Art. 9

Specifiche minime tecniche, di sicurezza e di interoperabilità operativa per la conversione delle patenti di guida mobili rilasciate da paesi terzi

Specifiche minime tecniche, di sicurezza e di interoperabilità operativa per la conversione delle patenti di guida mobili rilasciate da paesi terzi 1.   Fatte salve le normative che disciplinano il riconoscimento e la conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi, lo Stato membro che preveda la conversione di una patente di guida fisica rilasciata da un paese terzo verifica anche se il titolare della patente di guida fisica possiede la patente anche in formato mobile. Se il titolare della patente di guida fisica rilasciata dal paese terzo possiede tale patente anche in formato mobile, lo Stato membro di conversione prende i due provvedimenti seguenti: a) chiede al paese terzo di revocare la patente di guida mobile da convertirsi e di non rilasciare più al titolare la patente di guida mobile convertita; b) registra nel suo registro nazionale delle patenti di guida che la patente di guida convertita era disponibile in formato mobile, allo scopo di divulgare tale informazione attraverso la rete dell’UE delle patenti di guida. 2.   Fatte salve le normative che disciplinano il riconoscimento e la conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi, lo Stato membro che preveda la conversione di una patente di guida mobile rilasciata da un paese terzo non disponibile in formato fisico può ritenere che la patente di guida mobile sia stata consegnata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2025/2205 se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile si impegna a garantire una comunicazione stabile e affidabile con lo Stato membro che effettua la conversione; b) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile fornisce informazioni affidabili e verificabili allo Stato membro che effettua la conversione in merito ai formati della patente di guida posseduta dal titolare; c) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile prevede la possibilità per lo Stato membro che effettua la conversione di notificare allo stesso la conversione della patente di guida mobile in modo affidabile e verificabile, qualora lo Stato membro decida di informarlo; d) il paese terzo che ha rilasciato la patente di guida mobile si impegna, su richiesta dello Stato membro che effettua la conversione, a non rilasciare più al titolare la patente di guida mobile convertita e a revocarla entro un termine ragionevole e in modo verificabile e irrevocabile.
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