Art. 6

Validità tecnica e gestione della validità delle patenti di guida mobili

Validità tecnica e gestione della validità delle patenti di guida mobili 1.   Le autorità di rilascio possono rilasciare patenti di guida mobili con qualsiasi durata di validità tecnica. Fatta salva la validità amministrativa della patente di guida, alla fine del periodo di validità tecnica la patente di guida mobile scade. 2.   Le autorità di rilascio revocano una patente di guida mobile da esse rilasciata, avente un periodo di validità tecnica superiore a un’ora, almeno nei seguenti casi: a) qualora l’attestato di unità di portafoglio dell’unità di portafoglio cui è stata rilasciata una patente di guida mobile sia stato revocato; b) qualora un altro Stato membro o un paese terzo abbia informato lo Stato membro di emissione che il titolare della patente di guida ha chiesto la conversione della sua patente di guida o è stato obbligato a convertirla e tale Stato membro o paese terzo abbia deciso di convertire la patente di guida; c) qualora un altro Stato membro abbia informato lo Stato membro di emissione che il titolare della patente di guida mobile ha chiesto la sostituzione della sua patente di guida e lo Stato membro in questione abbia deciso di sostituire la patente di guida; d) qualora lo Stato membro di emissione sia a conoscenza del fatto che la patente di guida, il riconoscimento della sua validità o il diritto di guidare sia stato oggetto di annullamento, revoca, sospensione o limitazione; e) qualora lo Stato membro di emissione sia stato informato da un altro Stato membro della confisca a norma del paragrafo 3, primo comma. 3.   La rete dell’UE delle patenti di guida consente la gestione delle patenti di guida mobili nelle situazioni in cui la patente di guida deve essere confiscata dalle autorità competenti di uno Stato membro conformemente alla propria legislazione nazionale. La rete dell’UE delle patenti di guida prevede la possibilità per gli utenti, esplicitamente autorizzati dallo Stato membro in cui la patente di guida deve essere confiscata, di notificare tali confische allo Stato membro di emissione. Dopo aver ricevuto una notifica a norma del primo comma, lo Stato membro di emissione: a) prende immediatamente i provvedimenti necessari per attuare le procedure di cui alle lettere b), c) e d), anche revocando quanto prima la patente di guida mobile, se rilasciata con un periodo di validità tecnica superiore a un’ora; b) informa l’utente della patente di guida mobile che, se del caso, la sua patente è stata revocata o sarà presto revocata e che una nuova patente di guida mobile è disponibile e pronta per il rilascio; c) rilascia una nuova patente di guida mobile al titolare se questi ne fa richiesta; d) inserisce nello spazio dei nomi riservato alle informazioni per la compilazione del campo 14 della nuova patente di guida mobile, di cui all’allegato I, parte D, punto 5), della direttiva (UE) 2025/2205, e di tutte le patenti di guida mobili successivamente rilasciate al titolare, la frase seguente, nella propria lingua ufficiale o in inglese: «Confiscata in data [data della confisca] nel territorio di [sigla distintiva UE dello Stato membro che ha disposto la confisca]. La confisca è in vigore fino al [come notificato dallo Stato membro che ha disposto la confisca attraverso la rete dell’UE delle patenti di guida].». Tale frase deve risultare fino alla scadenza del termine ivi specificato. 4.   La procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri sulla confisca delle patenti di guida, in particolare per quanto riguarda la possibilità di confiscare una patente di guida fisica senza seguire le procedure di cui a tale paragrafo o seguendole in parallelo, e lascia impregiudicate le procedure di cui agli articoli da 15 bis a 15 octies della direttiva (UE) 2025/2205.
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