Art. 69
Audit
Audit
1. Ai fini degli audit, le autorità doganali possono:
a)
effettuare un esame della gestione, dell’organizzazione, delle procedure interne o dei sistemi interni dell’operatore economico, quali la contabilità e la logistica, al fine di raccogliere, valutare e fornire prove della conformità dell’operatore economico alle norme e ai requisiti pertinenti applicati dalle autorità doganali;
b)
effettuare un’analisi approfondita delle operazioni, dei processi, dei sistemi e dei controlli interni dell’operatore economico.
2. Gli audit possono essere effettuati presso l’importatore, l’esportatore, il titolare delle merci, qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda documenti e dati pertinenti per l’audit.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-69