Art. 69 · Audit

Art. 69

Audit

Audit 1.   Ai fini degli audit, le autorità doganali possono: a) effettuare un esame della gestione, dell’organizzazione, delle procedure interne o dei sistemi interni dell’operatore economico, quali la contabilità e la logistica, al fine di raccogliere, valutare e fornire prove della conformità dell’operatore economico alle norme e ai requisiti pertinenti applicati dalle autorità doganali; b) effettuare un’analisi approfondita delle operazioni, dei processi, dei sistemi e dei controlli interni dell’operatore economico. 2.   Gli audit possono essere effettuati presso l’importatore, l’esportatore, il titolare delle merci, qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda documenti e dati pertinenti per l’audit.
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