Art. 67

Misure di identificazione

Misure di identificazione 1.   Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente al quale le merci sono destinate a essere vincolate. Tali misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell’Unione. 2.   I contrassegni di identificazione apposti sulle merci, sull’imballaggio o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l’autorizzazione di queste ultime, da altre persone, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la rimozione o la distruzione di tali contrassegni di identificazione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano quali misure costituiscono le misure di identificazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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