Art. 227

Protocolli e procedure

Protocolli e procedure 1.   L’Autorità doganale dell’UE elabora procedure e protocolli tenendo conto dei pareri degli Stati membri al fine di garantire una risposta adeguata alle situazioni di crisi. Tali procedure e protocolli possono essere attivati a norma dell’, paragrafo 1, in caso di: a) una crisi in uno o più Stati membri che ha ripercussioni significative, o potenzialmente significative, sulle formalità doganali da espletare e che potrebbe perturbare il flusso di merci, i controlli doganali o le relative procedure; b) una crisi in un determinato settore che impone alle autorità doganali di intraprendere un’azione coordinata con le autorità competenti. 2.   I protocolli e le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono riguardare in particolare: a) l’applicazione di settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e profili di rischio, nonché adeguate misure di attenuazione dei rischi, controlli doganali e formalità doganali da espletare, compresi i termini di pagamento; b) un quadro di collaborazione per sostenere l’invio temporaneo da uno Stato membro all’altro di funzionari doganali e attrezzature per il controllo doganale; c) corsie preferenziali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e le congestioni nei flussi di merci; d) le condizioni per l’attivazione, la proroga e la disattivazione delle diverse misure e disposizioni per affrontare le situazioni di crisi, sulla base di esigenze chiaramente definite e di un’adeguata giustificazione; e) l’elusione di restrizioni commerciali relative a beni rilevanti per le crisi, quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747; f) un meccanismo di continuità operativa di cui all’, paragrafo 9, e all’, paragrafo 11, del presente regolamento.
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