Art. 227
Protocolli e procedure
Protocolli e procedure
1. L’Autorità doganale dell’UE elabora procedure e protocolli tenendo conto dei pareri degli Stati membri al fine di garantire una risposta adeguata alle situazioni di crisi. Tali procedure e protocolli possono essere attivati a norma dell’, paragrafo 1, in caso di:
a)
una crisi in uno o più Stati membri che ha ripercussioni significative, o potenzialmente significative, sulle formalità doganali da espletare e che potrebbe perturbare il flusso di merci, i controlli doganali o le relative procedure;
b)
una crisi in un determinato settore che impone alle autorità doganali di intraprendere un’azione coordinata con le autorità competenti.
2. I protocolli e le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono riguardare in particolare:
a)
l’applicazione di settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e profili di rischio, nonché adeguate misure di attenuazione dei rischi, controlli doganali e formalità doganali da espletare, compresi i termini di pagamento;
b)
un quadro di collaborazione per sostenere l’invio temporaneo da uno Stato membro all’altro di funzionari doganali e attrezzature per il controllo doganale;
c)
corsie preferenziali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e le congestioni nei flussi di merci;
d)
le condizioni per l’attivazione, la proroga e la disattivazione delle diverse misure e disposizioni per affrontare le situazioni di crisi, sulla base di esigenze chiaramente definite e di un’adeguata giustificazione;
e)
l’elusione di restrizioni commerciali relative a beni rilevanti per le crisi, quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747;
f)
un meccanismo di continuità operativa di cui all’, paragrafo 9, e all’, paragrafo 11, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-227