Art. 226

Comunicazione

Comunicazione 1.   L’Autorità doganale dell’UE riferisce periodicamente e ogniqualvolta necessario alla Commissione in merito all’attuazione delle misure restrittive da parte delle autorità doganali, individuando segnatamente le eventuali discrepanze tra gli Stati membri. Raccoglie e analizza inoltre informazioni sull’impatto delle misure restrittive sui flussi commerciali e sul rispetto delle norme doganali. 2.   Le autorità doganali informano l’Autorità doganale dell’UE, la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri competenti per l’attuazione delle misure restrittive di qualsiasi caso, o caso sospetto, di elusione delle misure restrittive e delle misure di attenuazione dei rischi adottate. Tali informazioni sono fornite, ove possibile, attraverso il centro doganale digitale dell’UE.
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