Art. 4

Identificazione e autenticazione delle persone fisiche per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali

Identificazione e autenticazione delle persone fisiche per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali 1.   Prima di richiedere lo scambio di dati sanitari elettronici personali di una persona fisica tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria identifica tale persona fisica. A tal fine, il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria può raccogliere gli attributi sanitari della persona fisica. 2.   Qualora un professionista sanitario o un prestatore di assistenza sanitaria richieda lo scambio di dati sanitari elettronici personali di una persona fisica tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) a seguito di una richiesta presentata da una persona fisica online, tale professionista sanitario o prestatore di assistenza sanitaria identifica e autentica tale persona fisica utilizzando mezzi di identificazione elettronica rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. I mezzi di identificazione elettronica sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 e forniscono un livello di garanzia almeno significativo quale definito all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014. A decorrere dal 26 marzo 2030 i mezzi di identificazione elettronica forniscono il livello di garanzia elevato di cui all’, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento. I mezzi di identificazione elettronica sono notificati alla Commissione al livello di garanzia richiesto conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 oppure il loro livello di garanzia è confermato da un organismo di valutazione della conformità di cui all’, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo equivalente. 3.   Qualora una persona fisica sia stata autorizzata da un’altra persona fisica ad accedere ai dati sanitari elettronici personali di quest’ultima, o a parte di essi, per suo conto o agisca in qualità di rappresentante legale di un’altra persona fisica conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/327, il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria identifica tale persona fisica e verifica che la persona fisica autorizzata o il rappresentante legale soddisfi i requisiti necessari per agire in tale veste.
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