Art. 5

Prescrizioni per lo scambio transfrontaliero di attributi sanitari di persone fisiche

Prescrizioni per lo scambio transfrontaliero di attributi sanitari di persone fisiche 1.   Qualora un punto di contatto nazionale per la sanità digitale richieda lo scambio di dati sanitari elettronici personali di una persona fisica da o verso un altro punto di contatto nazionale per la sanità digitale, il primo punto di contatto nazionale trasmette gli attributi sanitari dello Stato membro di affiliazione della persona fisica al secondo punto di contatto nazionale. 2.   Il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria che richiede lo scambio di dati sanitari elettronici personali a norma dell’, paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la richiesta della persona fisica sia presentata di persona o online, accetta gli attributi sanitari forniti sotto forma di attestato elettronico di attributi utilizzando un portafoglio europeo di identità digitale. 3.   Se i mezzi di identificazione utilizzati non forniscono tutti gli attributi sanitari, il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria che richiede lo scambio di dati sanitari elettronici personali chiede informazioni supplementari alla persona fisica per completare la serie di attributi sanitari dello Stato membro di affiliazione della persona fisica.
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