Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «attributo sanitario»: un attributo utilizzato per l’identificazione di una persona fisica ai fini dello scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici; 2) la definizione di «attributo» di cui all’, punto 43), del regolamento (UE) n. 910/2014; 3) la definizione di «attestato elettronico di attributi» di cui all’, punto 44), del regolamento (UE) n. 910/2014; 4) la definizione di «portafoglio europeo di identità digitale» di cui all’, punto 42), del regolamento (UE) n. 910/2014; 5) la definizione di «autenticazione» di cui all’, punto 5), del regolamento (UE) n. 910/2014.
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celex:32026R2099#art-2

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