Art. 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«attributo sanitario»: un attributo utilizzato per l’identificazione di una persona fisica ai fini dello scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici;
2)
la definizione di «attributo» di cui all’, punto 43), del regolamento (UE) n. 910/2014;
3)
la definizione di «attestato elettronico di attributi» di cui all’, punto 44), del regolamento (UE) n. 910/2014;
4)
la definizione di «portafoglio europeo di identità digitale» di cui all’, punto 42), del regolamento (UE) n. 910/2014;
5)
la definizione di «autenticazione» di cui all’, punto 5), del regolamento (UE) n. 910/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2099#art-2