Art. 2
Punti focali nazionali
Punti focali nazionali
I punti focali nazionali, ciascuno nell’ambito della propria rete specializzata:
a)
supervisionano qualsiasi scambio di dati di sorveglianza o di informazioni relative alla sorveglianza tra il rispettivo Stato membro e l’ECDC;
b)
forniscono consulenza al proprio coordinatore nazionale in merito alla designazione dei punti di contatto operativi e dei partecipanti alle riunioni della rete e ad altre riunioni pertinenti;
c)
forniscono consulenza scientifica e tecnica all’ECDC;
d)
garantiscono la trasmissione a EpiPulse di dati nazionali di sorveglianza tempestivi, completi ed esatti e di qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della sorveglianza entro i termini stabiliti dall’ECDC previa consultazione della rete specializzata;
e)
coordinano le attività con altri membri della rete nominati dallo stesso organismo di coordinamento competente e con i pertinenti attori nazionali, come pure con i partner pertinenti, compresi i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, e collaborano strettamente con i loro omologhi negli altri Stati membri.
Storico versioni
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