Art. 3

Punti di contatto operativi

Punti di contatto operativi I punti di contatto operativi, ciascuno nell’ambito della propria rete specializzata: a) fungono da punto di contatto principale per qualsiasi scambio di dati di sorveglianza o di informazioni relative alla sorveglianza tra il rispettivo Stato membro e l’ECDC; b) trasmettono a EpiPulse dati nazionali di sorveglianza tempestivi, completi ed esatti entro i termini stabiliti dall’ECDC previa consultazione delle reti specializzate; c) esaminano i progetti di documenti relativi alla sorveglianza elaborati dall’ECDC e contribuiscono all’interpretazione dei risultati della sorveglianza insieme all’ECDC e agli altri punti di contatto operativi; d) informano l’ECDC in merito alle fonti di dati e ai sistemi di sorveglianza nazionali; e) supervisionano l’attuazione delle modifiche dei metadati di sorveglianza a livello nazionale; f) coordinano le attività con altri membri della rete nominati dallo stesso organismo di coordinamento competente e con i pertinenti attori nazionali, come pure con i partner pertinenti, compresi i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, e collaborano strettamente con i loro omologhi negli altri Stati membri.
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