Art. 2 · Punti focali nazionali

Art. 2

Punti focali nazionali

Punti focali nazionali I punti focali nazionali, ciascuno nell’ambito della propria rete specializzata: a) supervisionano qualsiasi scambio di dati di sorveglianza o di informazioni relative alla sorveglianza tra il rispettivo Stato membro e l’ECDC; b) forniscono consulenza al proprio coordinatore nazionale in merito alla designazione dei punti di contatto operativi e dei partecipanti alle riunioni della rete e ad altre riunioni pertinenti; c) forniscono consulenza scientifica e tecnica all’ECDC; d) garantiscono la trasmissione a EpiPulse di dati nazionali di sorveglianza tempestivi, completi ed esatti e di qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della sorveglianza entro i termini stabiliti dall’ECDC previa consultazione della rete specializzata; e) coordinano le attività con altri membri della rete nominati dallo stesso organismo di coordinamento competente e con i pertinenti attori nazionali, come pure con i partner pertinenti, compresi i laboratori di riferimento dell’UE per la sanità pubblica, e collaborano strettamente con i loro omologhi negli altri Stati membri.
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