Art. 6

Modifiche al catalogo dei requisiti

Modifiche al catalogo dei requisiti 1.   Su richiesta di cinque o più membri del gruppo direttivo o di propria iniziativa, la Commissione può presentare al gruppo direttivo una proposta di modifica sostanziale al catalogo dei requisiti. La proposta di modifica contiene almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione delle modifiche; b) una giustificazione delle modifiche; c) un calendario per l’implementazione delle modifiche; d) una versione principale per integrare le modifiche proposte. 2.   Il gruppo direttivo è responsabile dell’approvazione delle modifiche al catalogo dei requisiti di cui all’, paragrafo 2, del calendario per l’implementazione delle modifiche e della versione principale. 3.   Una volta approvate, la Commissione, i punti di contatto nazionali per la sanità digitale e i partecipanti autorizzati implementano le modifiche di cui al paragrafo 2 conformemente al calendario di implementazione e alla versione principale approvati. 4.   Una versione minore non richiede la presentazione di una proposta di modifica. La Commissione può presentare una modifica per una versione minore al gruppo direttivo. Se è presentata una simile modifica, il gruppo direttivo, una volta ricevuta, è responsabile dell’approvazione della proposta di una versione minore, compreso il relativo calendario di implementazione. Una volta approvata, la Commissione, i punti di contatto nazionali per la sanità digitale e i partecipanti autorizzati implementano la versione minore conformemente al calendario di implementazione approvato.
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