Art. 7
Gestione delle autorizzazioni per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali
Gestione delle autorizzazioni per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali
1. La Commissione, per conto del gruppo direttivo, è responsabile della gestione delle procedure per autorizzare lo scambio di dati sanitari elettronici personali. Tali procedure sono le seguenti:
a)
autorizzazione di un punto di contatto nazionale per la sanità digitale ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali;
b)
autorizzazione di un punto di contatto nazionale per la sanità digitale o di un partecipante autorizzato a proseguire lo scambio di dati sanitari elettronici personali dopo un aggiornamento all’ultima versione principale;
c)
autorizzazione di un punto di contatto nazionale per la sanità digitale o di un partecipante autorizzato a proseguire lo scambio di dati sanitari elettronici personali dopo un controllo della conformità operativa di cui all’, lettera b);
d)
risoluzione degli incidenti significativi nello scambio di dati sanitari elettronici personali.
2. La Commissione, in collaborazione con il gruppo direttivo, propone la metodologia per le procedure relative alle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, da sottoporre all’approvazione del gruppo direttivo.
3. Il gruppo direttivo decide se concedere o meno un’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 10 a 12.
4. Qualora il gruppo direttivo decida di non concedere un’autorizzazione di cui al paragrafo 1, il punto di contatto nazionale per la sanità digitale può chiedere al gruppo direttivo di rivedere la sua decisione.
Storico versioni
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