Art. 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«gruppo direttivo»: il gruppo direttivo LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU) istituito dall’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/327 per l’infrastruttura transfrontaliera di cui all’articolo 23 di tale regolamento;
2)
«versione principale»: una versione del catalogo dei requisiti e delle specifiche tecniche che non è retrocompatibile con la versione precedente o ha un impatto sostanziale sullo scambio di dati sanitari elettronici personali tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU);
3)
«versione minore»: una versione del catalogo dei requisiti e delle specifiche tecniche e della relativa implementazione diversa da una versione principale;
4)
la definizione di «incidente» di cui all’, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
5)
«incidente significativo»: un incidente quale definito all’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2083#art-2