Art. 10
Autorizzazione ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali
Autorizzazione ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali
Un punto di contatto nazionale per la sanità digitale ottiene l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), prima di avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali. L’autorizzazione si basa:
a)
su un esito di una prova che non evidenzia carenze critiche a norma dell’, paragrafo 4;
b)
su un esito di un controllo di conformità che non evidenzia carenze critiche a norma dell’, paragrafo 4;
c)
sui piani d’azione di cui all’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2083#art-10