Art. 10 · Autorizzazione ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali

Art. 10

Autorizzazione ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali

Autorizzazione ad avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali Un punto di contatto nazionale per la sanità digitale ottiene l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), prima di avviare lo scambio di dati sanitari elettronici personali. L’autorizzazione si basa: a) su un esito di una prova che non evidenzia carenze critiche a norma dell’, paragrafo 4; b) su un esito di un controllo di conformità che non evidenzia carenze critiche a norma dell’, paragrafo 4; c) sui piani d’azione di cui all’, paragrafo 5.
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