Art. 2

Definizioni

Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «dimora abituale»: la dimora abituale quale definita all’, lettera d), del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); 2) «dati di geolocalizzazione»: le informazioni che identificano l’ubicazione geografica dell’interessato in questione o forniscono indicazioni su di essa; 3) «nodo di accesso»: luogo predefinito in cui i passeggeri possono salire o scendere dal trasporto di linea; 4) «incidente stradale»: incidente stradale segnalato come tale alla banca dati comunitaria sugli incidenti stradali, istituita a norma della decisione 93/704/CE del Consiglio (6) («banca dati CARE»); 5) «ferito grave»: persona ferita gravemente segnalata come tale alla banca dati CARE; 6) «ferito mortalmente»: persona ferita mortalmente segnalata come tale alla banca dati CARE; 7) «trasporto su strada»: tutti gli spostamenti su strada all’interno dell’area geografica; 8) «viaggio»: viaggio da un luogo di partenza alla destinazione, indipendentemente dalle sue finalità, compresi gli spostamenti tra il luogo di partenza e la destinazione quando questi coincidono; 9) «parco auto»: il numero di autovetture immatricolate a una determinata data all’interno dell’area geografica e autorizzate a circolare sulla strada pubblica; 10) «veicolo immatricolato»: veicolo immatricolato e autorizzato all’interno dell’area geografica; 11) «autovettura»: veicolo stradale a motore, diverso dai ciclomotori o dai motocicli, destinato al trasporto di passeggeri, avente al massimo nove posti (compreso quello del conducente); 12) «tratta»: itinerario o percorso definito, operato nell’ambito di un servizio di trasporto pubblico di linea e assegnato a una linea di trasporto specifica, che un veicolo di trasporto pubblico percorre viaggiando da un nodo di accesso all’altro sulla base di un orario, indipendentemente dal fatto che attraversi o meno lo stesso nodo di accesso più di una volta e che una o più linee operino o meno tra gli stessi nodi di accesso; 13) «ore di punta»: le ore di un normale giorno infrasettimanale (non festivo) in cui il maggior numero di persone viaggia nel nodo urbano, di cui almeno un’ora al mattino e un’ora alla sera; 14) «stazione ferroviaria»: luogo, lungo una linea ferroviaria, dove può iniziare, fermarsi o terminare un servizio ferroviario per il trasporto passeggeri su linee che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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