Art. 2
Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«dimora abituale»: la dimora abituale quale definita all’, lettera d), del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2)
«dati di geolocalizzazione»: le informazioni che identificano l’ubicazione geografica dell’interessato in questione o forniscono indicazioni su di essa;
3)
«nodo di accesso»: luogo predefinito in cui i passeggeri possono salire o scendere dal trasporto di linea;
4)
«incidente stradale»: incidente stradale segnalato come tale alla banca dati comunitaria sugli incidenti stradali, istituita a norma della decisione 93/704/CE del Consiglio (6) («banca dati CARE»);
5)
«ferito grave»: persona ferita gravemente segnalata come tale alla banca dati CARE;
6)
«ferito mortalmente»: persona ferita mortalmente segnalata come tale alla banca dati CARE;
7)
«trasporto su strada»: tutti gli spostamenti su strada all’interno dell’area geografica;
8)
«viaggio»: viaggio da un luogo di partenza alla destinazione, indipendentemente dalle sue finalità, compresi gli spostamenti tra il luogo di partenza e la destinazione quando questi coincidono;
9)
«parco auto»: il numero di autovetture immatricolate a una determinata data all’interno dell’area geografica e autorizzate a circolare sulla strada pubblica;
10)
«veicolo immatricolato»: veicolo immatricolato e autorizzato all’interno dell’area geografica;
11)
«autovettura»: veicolo stradale a motore, diverso dai ciclomotori o dai motocicli, destinato al trasporto di passeggeri, avente al massimo nove posti (compreso quello del conducente);
12)
«tratta»: itinerario o percorso definito, operato nell’ambito di un servizio di trasporto pubblico di linea e assegnato a una linea di trasporto specifica, che un veicolo di trasporto pubblico percorre viaggiando da un nodo di accesso all’altro sulla base di un orario, indipendentemente dal fatto che attraversi o meno lo stesso nodo di accesso più di una volta e che una o più linee operino o meno tra gli stessi nodi di accesso;
13)
«ore di punta»: le ore di un normale giorno infrasettimanale (non festivo) in cui il maggior numero di persone viaggia nel nodo urbano, di cui almeno un’ora al mattino e un’ora alla sera;
14)
«stazione ferroviaria»: luogo, lungo una linea ferroviaria, dove può iniziare, fermarsi o terminare un servizio ferroviario per il trasporto passeggeri su linee che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R1554#art-2