Art. 3

Raccolta dei dati

Raccolta dei dati Gli indicatori da utilizzare per la raccolta dei dati sulla mobilità urbana di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2024/1679 sono quelli che figurano nell’allegato del presente regolamento. Per ciascun indicatore, lo Stato membro applica il rispettivo metodo di raccolta dei dati di cui all’allegato. Lo Stato membro garantisce che il metodo di raccolta dei dati scelto fornisca dati di buona qualità. Lo Stato membro mette la metodologia di raccolta dei dati a disposizione della Commissione su richiesta.
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