Art. 4

Rimborso dei dazi doganali

Rimborso dei dazi doganali Su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali nazionali competenti degli Stati membri rimborsano i dazi doganali corrisposti in eccesso rispetto a quelli applicabili a norma del presente regolamento in relazione alle merci classificate con i codici NC elencati nell’allegato importate nell’Unione tra il 1o agosto 2025 e il 30 giugno 2026.
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