Art. 2

Sospensione

Sospensione 1.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dell’ in una qualsiasi delle circostanze seguenti: a) qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato, annunciata il 21 agosto 2025 («dichiarazione comune») o compromettano in altro modo gli obiettivi di miglioramento delle relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti e gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune o compromettano l’accesso degli operatori economici dell’Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l’Unione e gli Stati Uniti; b) qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a); o c) qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti il giorno della dichiarazione comune. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui a tale paragrafo.
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