Art. 4

Misure di salvaguardia

Misure di salvaguardia 1.   Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, a seguito dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’ o dell’apertura di contingenti tariffari a norma dell’, una merce originaria degli Stati Uniti sia importata nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dell’ o 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Su richiesta debitamente motivata di tre o più Stati membri, la Commissione indaga se sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1. La Commissione avvia tale indagine anche su richiesta dell’industria dell’Unione, di una persona fisica o giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o dei sindacati, qualora vi siano prove prima facie sufficienti di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione può avviare tale indagine anche di propria iniziativa, anche sulla base di informazioni fornite da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo. 3.   La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo dell’esito dell’indagine a norma del paragrafo 2. 4.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze che hanno portato alla sua adozione. 5.   Ai fini del presente articolo: a) «industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale dell’Unione di tale prodotto; b) «produttori dell’Unione»: i produttori dell’Unione di merci industriali nonché i produttori dell’Unione di merci ittiche o agricole contemplati dal presente regolamento.
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