Art. 4
Misure di salvaguardia
Misure di salvaguardia
1. Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che, a seguito dell’adeguamento dei dazi doganali a norma dell’ o dell’apertura di contingenti tariffari a norma dell’, una merce originaria degli Stati Uniti sia importata nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in rapporto alla produzione dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospenda, in tutto o in parte, l’applicazione dell’ o 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Su richiesta debitamente motivata di tre o più Stati membri, la Commissione indaga se sussistono le circostanze di cui al paragrafo 1.
La Commissione avvia tale indagine anche su richiesta dell’industria dell’Unione, di una persona fisica o giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dell’industria dell’Unione, o dei sindacati, qualora vi siano prove prima facie sufficienti di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
La Commissione può avviare tale indagine anche di propria iniziativa, anche sulla base di informazioni fornite da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo.
3. La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento europeo dell’esito dell’indagine a norma del paragrafo 2.
4. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze che hanno portato alla sua adozione.
5. Ai fini del presente articolo:
a)
«industria dell’Unione»: l’insieme dei produttori dell’Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell’Unione, oppure i produttori dell’Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale dell’Unione di tale prodotto;
b)
«produttori dell’Unione»: i produttori dell’Unione di merci industriali nonché i produttori dell’Unione di merci ittiche o agricole contemplati dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1455#art-4