Art. 2
Apertura di contingenti tariffari
Apertura di contingenti tariffari
1. Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato III.
2. Nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le aliquote del dazio preferenziali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali aliquote sono le aliquote del dazio specificate nella colonna dal titolo «dazio contingentale» della tabella che figura nell’allegato III del presente regolamento e si applicano fino ai volumi specificati nella colonna dal titolo «volume del contingente» di tale tabella.
I volumi dei contingenti stabiliti nell’allegato III del presente regolamento si applicano per periodi consecutivi di 12 mesi, il primo dei quali decorre dal 1o luglio 2026.
3. I volumi dei contingenti stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari previsto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7).
Storico versioni
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