Art. 1

Adeguamento dei dazi doganali

Adeguamento dei dazi doganali 1.   I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’allegato I del presente regolamento sono pari allo 0 %. 2.   L’elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato II del presente regolamento. Il dazio specifico applicato a tali merci in una situazione in cui il prezzo all’importazione scende al di sotto del prezzo d’entrata è mantenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1455#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo