Art. 1
Adeguamento dei dazi doganali
Adeguamento dei dazi doganali
1. I dazi doganali della tariffa doganale comune istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio applicabili alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell’allegato I del presente regolamento sono pari allo 0 %.
2. L’elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell’Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell’allegato II del presente regolamento. Il dazio specifico applicato a tali merci in una situazione in cui il prezzo all’importazione scende al di sotto del prezzo d’entrata è mantenuto.
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