Art. 8
Obblighi di comunicazione di dati degli Stati membri
Obblighi di comunicazione di dati degli Stati membri
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma:
a)
dell’ del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (6);
b)
dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, utilizzando il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1432#art-8