Art. 7

Misure di contenimento

Misure di contenimento In deroga all’, se una zona delimitata è elencata nell’allegato II, le autorità competenti dello Stato membro interessato applicano tutte le misure seguenti: a) semina delle sementi specificate e impianto delle piante specificate solo se è stata messa in atto una delle misure fitosanitarie seguenti: i) allagamento continuo per almeno tre mesi dopo l’ultimo raccolto; ii) applicazione di un metodo delle colture trappola entro una fase fenologica che massimizzi l’efficacia della cattura, seguita dalla distruzione della coltura entro cinque settimane dopo l’impianto; iii) rotazione delle colture con piante non ospiti o piante ospiti coltivate del genere Brassica L. o delle specie Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench e Triticum aestivum L., destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali per utenti finali ma non all’uso come piante da impianto; b) eliminazione periodica delle piante ospiti spontanee; c) pulizia dalla terra e dai frammenti di piante di oggetti specifici che sono stati utilizzati nella zona infestata, prima di essere spostati nei campi circostanti, evitando nel contempo, durante la pulizia, la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato; d) divieto di spostamento, al di fuori della zona infestata, di: i) terra in cui le piante specificate o le piante ospiti sono state coltivate nei tre anni precedenti; ii) piante specificate, escluse le sementi; iii) piante ospiti diverse dalle piante ospiti coltivate di cui alla lettera a), punto iii); e iv) sementi specificate, diverse da quelle prive di terra e di frammenti di piante.
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