Art. 6

Misure di eradicazione

Misure di eradicazione Le autorità competenti dello Stato membro interessato applicano nelle aree delimitate, conformemente all’, tutte le misure seguenti: a) rimozione delle piante specificate nella zona infestata nei campi in prossimità della raccolta; b) distruzione delle piante specificate nei campi in prossimità della raccolta, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infestata, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda; c) divieto di semina delle sementi specificate e divieto di impianto delle piante specificate e delle piante ospiti nella zona infestata, ad eccezione delle colture trappola in applicazione del metodo delle colture trappola; d) eliminazione periodica delle piante ospiti spontanee; e) allagamento continuo dei campi nella zona infestata per più di 18 mesi e, qualora non sia possibile l’allagamento continuo, applicazione del metodo delle colture trappola o di altri metodi che impediscano all’organismo nocivo di concludere il suo ciclo vitale; f) rimozione e smaltimento sicuro delle piante specificate utilizzate per il metodo delle colture trappola entro una fase fenologica che massimizzi l’efficacia della cattura, ma non oltre cinque settimane dopo l’impianto; g) pulizia dalla terra e dai frammenti di piante di oggetti specifici che sono stati utilizzati in una zona infestata, prima di essere spostati nei campi circostanti, evitando nel contempo, durante la pulizia, la dispersione dei residui al di fuori del campo infestato; h) divieto di spostamento, al di fuori della zona infestata, della terra in cui le piante specificate o le piante ospiti sono state coltivate nei tre anni precedenti.
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