Art. 9
Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegni o modelli d’interconnessione
In vigore dal 11 mar 2026
Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegni o modelli d’interconnessione
1. Un disegno o modello dell’UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.
2. Un disegno o modello dell’UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un disegno o modello dell’UE conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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