Art. 9

Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegni o modelli d’interconnessione

In vigore dal 11 mar 2026
Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegni o modelli d’interconnessione 1.   Un disegno o modello dell’UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. 2.   Un disegno o modello dell’UE non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all’interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un disegno o modello dell’UE conferisce diritti su un disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli che ha lo scopo di consentire l’unione o la connessione multiple di prodotti intercambiabili nell’ambito di un sistema modulare.
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