Art. 8
Divulgazione
In vigore dal 11 mar 2026
Divulgazione
1. Ai fini dell’applicazione degli , un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’, paragrafo 1, lettera a), ed all’, paragrafo 1, lettera a), oppure, a seconda delle circostanze, all’, paragrafo 1, lettera b), ed all’, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
2. Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli il fatto che il disegno o modello divulgato, identico o simile nella sua impressione generale al disegno o modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello dell’UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:
a)
dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall’autore o dal suo avente diritto; e
b)
nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.
3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito ad un abuso commesso nei confronti dell’autore o del suo avente diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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