Art. 6
Novità
In vigore dal 11 mar 2026
Novità
1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:
a)
per i disegni o modelli dell’UE non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;
b)
per i disegni o modelli dell’UE registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.
2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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