Art. 5

Requisiti per la protezione

In vigore dal 11 mar 2026
Requisiti per la protezione 1.   Un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’UE se è nuovo e possiede un carattere individuale. 2.   Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se: a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. e b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità. 3.   Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a), s’intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
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