Art. 5
Requisiti per la protezione
In vigore dal 11 mar 2026
Requisiti per la protezione
1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello dell’UE se è nuovo e possiede un carattere individuale.
2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:
a)
la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. e
b)
le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.
3. Per «normale utilizzazione» a termini del paragrafo 2, lettera a), s’intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
Storico versioni
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