Art. 81
Procedura orale
In vigore dal 11 mar 2026
Procedura orale
1. Quando ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio ricorre alla procedura orale d’ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica.
3. La procedura orale dinanzi alle divisioni d’annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.
Storico versioni
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