Art. 81 · Procedura orale

Art. 81

Procedura orale

In vigore dal 11 mar 2026
Procedura orale 1.   Quando ne ravvisi l’opportunità, l’Ufficio ricorre alla procedura orale d’ufficio o su istanza di una delle parti del procedimento. 2.   La procedura orale dinanzi agli esaminatori e al dipartimento incaricato della tenuta del registro non è pubblica. 3.   La procedura orale dinanzi alle divisioni d’annullamento e alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblica, salvo decisione contraria adottata dall’organo adito qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti nel procedimento stesso, inconvenienti gravi e ingiustificati.
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