Art. 83

Istruzione

In vigore dal 11 mar 2026
Istruzione 1.   Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori: a) l’audizione delle parti; b) la richiesta d’informazioni; c) la produzione di documenti e mezzi di prova; d) l’audizione di testimoni; e) la perizia; f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell’ordinamento dello Stato in cui sono rese. 2.   L’organo competente dell’Ufficio può affidare ad uno dei propri membri l’assunzione di mezzi istruttori. 3.   L’Ufficio, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona interessata a comparire dinanzi a sé. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo della parte, del testimone o del perito su un termine più breve. 4.   Le parti vengono informate dell’audizione di un testimone o di un perito dinanzi all’Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito. 5.   Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione.
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Istruzione (Art. 83 Regolamento (UE) 2026/715) — Testo vigente | Portale Normativo