Art. 30
Sistema di informazione del mercato interno
In vigore dal 11 mar 2026
Sistema di informazione del mercato interno
1. Il sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information System — IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), è utilizzato ai fini degli , degli articoli da 15 a 22 e degli del presente regolamento.
2. Per tenere conto delle esigenze tecniche future, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda lo strumento da utilizzare ai fini della gestione delle notifiche e delle comunicazioni tra le autorità di contrasto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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