Art. 30 · Sistema di informazione del mercato interno

Art. 30

Sistema di informazione del mercato interno

In vigore dal 11 mar 2026
Sistema di informazione del mercato interno 1.   Il sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information System — IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), è utilizzato ai fini degli , degli articoli da 15 a 22 e degli del presente regolamento. 2.   Per tenere conto delle esigenze tecniche future, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda lo strumento da utilizzare ai fini della gestione delle notifiche e delle comunicazioni tra le autorità di contrasto.
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