Art. 28
Obbligo di informazione della Commissione
In vigore dal 11 mar 2026
Obbligo di informazione della Commissione
1. Entro l’11 settembre 2031, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione tiene conto di tale relazione nell’effettuare la valutazione della direttiva (UE) 2019/633. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa concernente il presente regolamento.
2. Per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si basa anzitutto sulle relazioni annuali di cui all’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633. Se necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni aggiuntive.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 descrive l’evoluzione dei meccanismi di cooperazione, istituiti a norma del presente regolamento, e dell’attività di contrasto, in particolare l’identificazione delle tipologie più frequenti di pratiche commerciali sleali transfrontaliere, dei settori più colpiti e dei tipi di acquirenti, compresi quelli stabiliti al di fuori dell’Unione, più comunemente coinvolti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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