Art. 16

Misure antielusione

In vigore dal 11 mar 2026
Misure antielusione Qualora la Commissione individui elusioni delle misure di salvaguardia realizzate mediante modifiche delle rotte commerciali, comprese importazioni provenienti da parti esentate dalle misure di salvaguardia previste dal presente regolamento, ne informa le autorità competenti degli Stati membri affinché sia rafforzata la cooperazione doganale con i paesi del Mercosur per quanto riguarda la verifica del rispetto delle norme di origine previste nell’EMPA e nell’ITA e la garanzia del loro pieno rispetto.
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