Art. 17

Atti delegati

In vigore dal 11 mar 2026
Atti delegati Su richiesta debitamente giustificata del settore industriale dell’Unione interessato, o di propria iniziativa, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, al fine di modificare l’allegato per quanto riguarda l’elenco dei prodotti sensibili.
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