Art. 14

Relazione

In vigore dal 11 mar 2026
Relazione 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull’applicazione, sull’attuazione e sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. 2.   La relazione comprende, tra l’altro, informazioni sull’applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, e sulla chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure. 3.   La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell’andamento degli scambi con ciascun paese interessato per cui è in vigore la misura di salvaguardia. 4.   Entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, il Parlamento europeo può invitare quest’ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all’attuazione del presente regolamento. 5.   La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
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