Art. 4
Modifiche del regolamento (UE) 2024/1143
In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche del regolamento (UE) 2024/1143
All'articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1143, il paragrafo 5 è così modificato:
1)
il secondo comma è soppresso;
2)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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