Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014

In vigore dal 24 feb 2026
Modifiche del regolamento (UE) n. 251/2014 Il regolamento (UE) n. 251/2014 è così modificato: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   In deroga alle soglie del titolo alcolometrico effettivo minimo e del titolo alcolometrico totale minimo di cui al paragrafo 2, lettera g), al paragrafo 3, lettera g), al paragrafo 4, lettera f), del presente articolo, e all'allegato II del presente regolamento, per ciascuna categoria di prodotti, i prodotti vitivinicoli aromatizzati possono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo e totale inferiore se sono ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013.» ; 2) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis.   Se i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati ottenuti da prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti, in tutto o in parte, a trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le loro denominazioni di vendita sono completate dai termini stabiliti all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 119, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1308/2013 alle condizioni ivi stabilite.» ; 3) all'articolo 6 bis, è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Per tenere conto delle peculiarità del settore dei vini aromatizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme concernenti: a) l'identificazione del mezzo elettronico, sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, anche mediante un pittogramma o un simbolo comuni anziché utilizzare parole; b) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico, al fine di semplificarne la presentazione, adattarle al futuro progresso tecnologico e ai nuovi requisiti in materia di informazioni obbligatorie pertinenti per i consumatori previsti dal diritto dell'Unione o dalla legislazione nazionale, o per migliorare l'accessibilità dei consumatori.» ; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 ter Ripetizione di indicazioni obbligatorie L'obbligo di riportare le indicazioni obbligatorie su un determinato imballaggio si applica una sola volta in relazione a tale imballaggio.» ; 5) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le denominazioni di vendita in corsivo nell'allegato II non sono tradotte sull'etichetta né nella presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le diciture aggiuntive e le indicazioni obbligatorie di cui all' e all'articolo 6 bis, nonché i termini di cui all', paragrafo 1 bis, se espressi a parole, figurano in una o più lingue ufficiali dell'Unione.» ; 6) nell'allegato II, parte B, il punto 8) è sostituito dal seguente: «8) Glühwein Bevanda aromatizzata a base di vino — ottenuta esclusivamente da vino rosso, bianco o rosato oppure una combinazione degli stessi, — aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano oppure entrambi, e — avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol. Fatte salve le quantità di acqua che risultano dall'applicazione dell'allegato I, punto 2, l'aggiunta di acqua è vietata. Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato esclusivamente con vino bianco, la denominazione di vendita “ Glühwein ” è completata dal termine “bianco”. Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato esclusivamente con vino rosato, la denominazione di vendita è completata dal termine “rosato”. Il termine “rosato” non è tuttavia utilizzato se il Glühwein è ottenuto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato. Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato a partire da una combinazione di vino rosso, bianco o rosato, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura “prodotto a partire da…” seguita da termini che indicano il colore dei vini utilizzati nella produzione. In deroga all', paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, e al primo comma, primo e terzo trattino, del presente punto, la denominazione di vendita “ Glühwein ” può essere utilizzata nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande fermentate prodotte conformemente alle disposizioni di cui sopra che sono state ottenute da vino di frutta quale definito dagli Stati membri conformemente all'allegato VII, parte II, punto 1, quinto comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 5 % vol. In tal caso, la denominazione di vendita di tale bevanda fermentata può utilizzare il termine “ Glühwein ” completato dalla dicitura “alla frutta” o dal nome del frutto utilizzato per la produzione di tale vino di frutta.» ; 7) nell'allegato II, parte B, il punto 9) è sostituito dal seguente: «9) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas Bevanda aromatizzata a base di vino — ottenuta esclusivamente da vino rosso, bianco o rosato, — aromatizzata principalmente con cannella o chiodi di garofano oppure entrambi, e — avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7 % vol. Nel caso in cui il Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas sia stato preparato esclusivamente con vino bianco, rosso o rosato, la denominazione di vendita è completata rispettivamente dai termini “bianco”, “rosso” o “rosato”.» ; 8) nell'allegato II, parte B, il punto 12) è sostituito dal seguente: «12) Pelin Bevanda aromatizzata a base di vino — ottenuta da vino rosso, bianco o rosato oppure da una combinazione degli stessi e una specifica miscela di erbe, — avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % vol., — avente un tenore massimo di zuccheri espresso in zucchero invertito non superiore a 50 grammi per litro e un'acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico, e — con eventuale aggiunta di anidride carbonica. Nel caso in cui il prodotto sia ottenuto combinando il vino rosso e il vino bianco o uno di tali vini con il vino rosato, il termine “rosato” non può completare la denominazione di vendita. Nel caso in cui il Pelin sia stato preparato a partire da una combinazione di vino rosso, bianco o rosato, la denominazione di vendita è completata dalla dicitura “prodotto a partire da…” seguita da termini che indicano il colore dei vini utilizzati nella produzione.».
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