Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 feb 2026
Disposizioni transitorie I prodotti vitivinicoli appartenenti alle categorie di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stati sottoposti a trattamento di dealcolizzazione in conformità dell’allegato VIII, parte I, sezione E, di tale regolamento e che sono stati etichettati conformemente all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), di tale regolamento prima del 19 settembre 2027 possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
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