Art. 4
Obbligo di conservare le informazioni
In vigore dal 9 feb 2026
Obbligo di conservare le informazioni
Gli operatori economici conservano le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare, a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1781, la consegna e il ricevimento dei prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, comprese le dichiarazioni sul ricevimento e sul trattamento dei prodotti di consumo invenduti di cui di sono disfatti che gli operatori economici hanno ricevuto dai gestori del trattamento dei rifiuti, per cinque anni dalla divulgazione delle informazioni su tali prodotti.
Storico versioni
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