Art. 2

Formato per la divulgazione

In vigore dal 9 feb 2026
Formato per la divulgazione (1)   La presentazione visiva e il contenuto della divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti sono conformi al formato di cui all’allegato I. (2)   Gli operatori economici che sono tenuti a pubblicare l’informativa sulla sostenibilità nella loro relazione sulla gestione a norma dell’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE o che pubblicano tali relazioni o relazioni analoghe su base volontaria, e che includono le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti nell’informativa sulla sostenibilità nel formato di cui all’allegato I, possono, anziché pubblicare tali informazioni direttamente sul sito web, fornire sul loro sito web un link a tale relazione indicando chiaramente dove essa contenga le informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti.
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