Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 feb 2026
Ambito di applicazione Il presente regolamento stabilisce i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti. Esso si applica ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione del presente regolamento. Gli operatori economici divulgano tali informazioni entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio finanziario.
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