Art. 5
Verifica da parte delle autorità nazionali competenti
In vigore dal 9 feb 2026
Verifica da parte delle autorità nazionali competenti
(1) Quando verificano il rispetto da parte degli operatori economici degli obblighi relativi alla divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, le autorità nazionali competenti applicano i principi e la procedura di cui all’allegato III.
(2) Qualora le autorità nazionali competenti ritengano che la non conformità riguardi uno o più altri Stati membri, esse ne informano le autorità nazionali competenti di tali Stati membri.
Storico versioni
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